Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 30/07/1999 n. 300

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui al precedente articolo 46.

2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11 del presente decreto. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

3. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991 n. 125.

Art. 48 - Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e tutela igienicosanitaria.

2. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale, dei quali il ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.

3. Sono organi dei due istituti il presidente il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

CAPO XI

Art. 49 - Istituzione del ministero e attribuzioni

1. E' istituito il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

Art. 50 - Aree funzionali

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali

a) istruzione non universitaria:

• organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale;

• definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;

• criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola;

• determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;

• valutazione del sistema scolastico;

• ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;

• riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea;

• assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;

• consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;

• competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996 n. 23;

• istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112

b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica:

• programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali;

• indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali;

• monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria;

• attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del ministero degli affari esteri;

• monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR;

• completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario;

• razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria;

• partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;

• valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca;

• integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;

• coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

• indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale;

• cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;

• promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.

Art. 51 - Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.

CAPO XII IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 52 - Attribuzioni

1. Il ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.

Art. 53 - Aree funzionali

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di

• spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;

• promozione delle attività culturali;

• promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;

• promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

• promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;

• studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali;

• vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.

Art. 54 - Ordinamento

1. Il ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4.

2. L'organizzazione periferica del ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a),

b), e) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368.

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, sono apportate le seguenti modifiche

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del ministro, l'incarico di dirigente della soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale".

b) nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, può essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attività del ministero nella regione."

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il soprintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, su proposta dei soprintendenti di settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939 n. 1089. Esercita altresì i poteri di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.".

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 55 - Procedura di attuazione ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto

a) sono istituiti: - il ministero dell'economia e delle finanze, - il ministero delle attività produttive, - il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

-il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, - il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

b)sono soppressi: -il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, - il ministero delle finanze, - il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, - il ministero del commercio con l'estero,

 

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